IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto  comma,  117,  118  e  119  della
Costituzione; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione,   e   in   particolare    l'articolo    24,    relativo
all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai  sensi  dell'articolo
114, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 17 settembre  2010,  n.  156,  recante
disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e successive modificazioni, in  materia  di  ordinamento
transitorio di Roma Capitale; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2011; 
  Sentiti la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma Capitale; 
  Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 19 gennaio 2012; 
  Visti i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione  del
federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, reso nella seduta del  29  marzo  2012,  e  delle  Commissioni
parlamentari competenti per le conseguenze di  carattere  finanziario
della Camera dei deputati, reso il 29 marzo 2012, e del Senato  della
Repubblica, reso il 29 marzo 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2012; 
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  del
Ministro per gli affari regionali,  il  turismo  e  lo  sport  e  del
Ministro  per  gli  affari  europei,  di  concerto  con  i   Ministri
dell'interno, per i beni e le  attivita'  culturali,  dello  sviluppo
economico,  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali   e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della citta'
metropolitana di  Roma  capitale,  il  presente  decreto  legislativo
disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e  5,  della  legge  5
maggio 2009,  n.  42,  di  seguito  denominata:  «legge  delega»,  il
conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. A  decorrere
dall'istituzione della citta'  metropolitana  di  Roma  capitale,  in
attuazione  dell'articolo  24,  comma  9,  della  legge  delega,   le
disposizioni di cui al presente decreto si  intendono  riferite  alla
citta' metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate  con
riferimento alle funzioni di governo di area vasta. 
  2.  Ferme  restando  le  funzioni  amministrative  gia'  attribuite
dall'articolo  24,  comma  3,  della  legge  delega,  nonche'  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 7, della medesima  legge,  con  legge
regionale, sentiti la Provincia di  Roma  e  Roma  capitale,  possono
essere conferite a  quest'ultima  ulteriori  funzioni  amministrative
nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo degli articoli 118  e  119  della
          Costituzione della Repubblica Italiana: 
              «Art. 118. 
              Le funzioni amministrative sono  attribuite  ai  Comuni
          salvo che,  per  assicurarne  l'esercizio  unitario,  siano
          conferite  a  Province,  Citta'  metropolitane,  Regioni  e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I Comuni, le Province e le  Citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di intesa e coordinamento nella materia  della  tutela  dei
          beni culturali. 
              Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.». 
              «Art. 119. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti». 
              - La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al  Governo  in
          materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119
          della Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          6 maggio 2009, n. 103. 
              - Si riporta il testo dell'art. 24 della  citata  legge
          n. 42 del 2009: 
              «Art. 24.(Ordinamento transitorio di Roma  capitale  ai
          sensi dell' art. 114, terzo comma, della Costituzione) 
              1. In sede di prima applicazione,  fino  all'attuazione
          della disciplina delle citta'  metropolitane,  il  presente
          articolo detta norme  transitorie  sull'ordinamento,  anche
          finanziario, di Roma capitale. 
              2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali
          confini sono quelli  del  comune  di  Roma,  e  dispone  di
          speciale   autonomia,    statutaria,    amministrativa    e
          finanziaria,  nei  limiti  stabiliti  dalla   Costituzione.
          L'ordinamento di Roma capitale e' diretto  a  garantire  il
          miglior assetto delle  funzioni  che  Roma  e'  chiamata  a
          svolgere quale sede  degli  organi  costituzionali  nonche'
          delle rappresentanze diplomatiche degli Stati  esteri,  ivi
          presenti presso la Repubblica  italiana,  presso  lo  Stato
          della  Citta'  del  Vaticano  e   presso   le   istituzioni
          internazionali. 
              3. Oltre a quelle attualmente spettanti  al  comune  di
          Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti  funzioni
          amministrative: 
                a) concorso alla  valorizzazione  dei  beni  storici,
          artistici, ambientali e fluviali,  previo  accordo  con  il
          Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
                b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale  con
          particolare riferimento al settore produttivo e turistico; 
                c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale; 
                d) edilizia pubblica e privata; 
                e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani,
          con particolare riferimento al trasporto pubblico  ed  alla
          mobilita'; 
                f)  protezione  civile,  in  collaborazione  con   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio; 
                g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato  e  dalla
          regione Lazio, ai sensi  dell'  art.  118,  secondo  comma,
          della Costituzione. 
              4. L'esercizio delle funzioni di  cui  al  comma  3  e'
          disciplinato  con  regolamenti   adottati   dal   consiglio
          comunale,  che  assume  la   denominazione   di   Assemblea
          capitolina, nel rispetto della  Costituzione,  dei  vincoli
          comunitari ed internazionali, della legislazione statale  e
          di quella regionale nel  rispetto  dell'  art.  117,  sesto
          comma,  della  Costituzione  nonche'  in   conformita'   al
          principio   di   funzionalita'   rispetto   alle   speciali
          attribuzioni  di  Roma  capitale.  L'Assemblea  capitolina,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto
          legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell' art.
          6,  commi  2,  3  e  4,  del  testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  con   particolare
          riguardo al decentramento municipale, lo  statuto  di  Roma
          capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data
          della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. Con uno o  piu'  decreti  legislativi,  adottati  ai
          sensi dell' art. 2, sentiti la regione Lazio, la  provincia
          di Roma e il comune di Roma, e' disciplinato  l'ordinamento
          transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3  e
          definizione delle modalita' per  il  trasferimento  a  Roma
          capitale delle relative risorse umane e dei mezzi; 
                b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge
          per il finanziamento dei comuni, assegnazione di  ulteriori
          risorse a Roma capitale,  tenendo  conto  delle  specifiche
          esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo  di  capitale
          della Repubblica, previa la loro determinazione  specifica,
          e delle funzioni di cui al comma 3. 
              6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura  i
          raccordi   istituzionali,    il    coordinamento    e    la
          collaborazione di Roma capitale con lo  Stato,  la  regione
          Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
          di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e'  disciplinato
          lo status dei membri dell'Assemblea capitolina. 
              7. Il decreto  legislativo  di  cui  al  comma  5,  con
          riguardo all'attuazione dell' art. 119, sesto comma,  della
          Costituzione,   stabilisce   i   principi   generali    per
          l'attribuzione  alla  citta'  di   Roma,   capitale   della
          Repubblica, di un  proprio  patrimonio,  nel  rispetto  dei
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a) attribuzione a  Roma  capitale  di  un  patrimonio
          commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite; 
                b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma  capitale
          dei beni appartenenti al patrimonio dello  Stato  non  piu'
          funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale,  in
          conformita' a quanto  previsto  dall'  art.  19,  comma  1,
          lettera d). 
              8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle
          contenute nel decreto legislativo  adottato  ai  sensi  del
          comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo
          espressamente.  Per  quanto  non  disposto   dal   presente
          articolo, continua ad applicarsi  a  Roma  capitale  quanto
          previsto con riferimento ai comuni dal  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              9. A seguito  dell'attuazione  della  disciplina  delle
          citta' metropolitane e a decorrere  dall'istituzione  della
          citta' metropolitana di Roma capitale, le  disposizioni  di
          cui al presente articolo si intendono riferite alla  citta'
          metropolitana di Roma capitale. 
              10. Per la citta' metropolitana  di  Roma  capitale  si
          applica l'art. 23 ad eccezione del comma 2,  lettere  b)  e
          c), e del comma 6, lettera d). La citta'  metropolitana  di
          Roma   capitale,   oltre   alle   funzioni   della   citta'
          metropolitana, continua a svolgere le funzioni  di  cui  al
          presente articolo». 
              - Si riporta il testo dell'art. 114 della  Costituzione
          della Repubblica Italiana: 
              «Art. 114. 
              La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province,
          dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni sono enti autonomi con  propri  statuti,  poteri  e
          funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. 
              Roma e' la capitale della Repubblica.  La  legge  dello
          Stato disciplina il suo ordinamento.». 
              - Il decreto legislativo  17  settembre  2010,  n.  156
          (Disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5
          maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in  materia
          di ordinamento transitorio di Roma Capitale) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219. 
              - Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          recante «Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai
          sensi dell'art. 10 della L.  6  luglio  2002,  n.  137,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              .«Art. 3. Intese. 
              1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n.
          42 del 2009: 
              «Art. 3. (Commissione parlamentare per l'attuazione del
          federalismo fiscale). 
              1.  E'  istituita  la  Commissione   parlamentare   per
          l'attuazione del federalismo fiscale, composta da  quindici
          senatori e da quindici deputati,  nominati  rispettivamente
          dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
          della Camera  dei  deputati,  su  designazione  dei  gruppi
          parlamentari, in modo da rispecchiarne la  proporzione.  Il
          presidente della Commissione e' nominato tra  i  componenti
          della stessa dal Presidente del Senato della  Repubblica  e
          dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro.
          La Commissione si riunisce per la sua  prima  seduta  entro
          venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di
          due vicepresidenti e di due segretari che, insieme  con  il
          presidente, compongono l'ufficio di presidenza. 
              2. L'attivita' e  il  funzionamento  della  Commissione
          sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
          Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. 
              3.  Gli  oneri   derivanti   dall'istituzione   e   dal
          funzionamento della Commissione e del Comitato  di  cui  al
          comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio  interno
          del Senato della  Repubblica  e  per  meta'  a  carico  del
          bilancio interno  della  Camera  dei  deputati.  Gli  oneri
          connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato  di
          cui al comma  4  sono  a  carico  dei  rispettivi  soggetti
          istituzionali rappresentati, i quali  provvedono  a  valere
          sugli ordinari stanziamenti di bilancio  e  comunque  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Ai
          componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta  alcun
          compenso. 
              4. Al fine di assicurare il raccordo della  Commissione
          con le regioni, le citta' metropolitane, le  province  e  i
          comuni, e' istituito un Comitato  di  rappresentanti  delle
          autonomie   territoriali,   nominato    dalla    componente
          rappresentativa  delle  regioni   e   degli   enti   locali
          nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si
          riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti,  presso
          le sedi del Senato della  Repubblica  o  della  Camera  dei
          deputati, e' composto da dodici membri, dei  quali  sei  in
          rappresentanza delle regioni, due in  rappresentanza  delle
          province  e  quattro  in  rappresentanza  dei  comuni.   La
          Commissione, ogniqualvolta lo ritenga  necessario,  procede
          allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne  acquisisce
          il parere. 
              5. La Commissione: 
                a)  esprime  i  pareri  sugli  schemi   dei   decreti
          legislativi di cui all'art. 2; 
                b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto
          dalla presente legge e ne  riferisce  ogni  sei  mesi  alle
          Camere fino alla conclusione della fase transitoria di  cui
          agli articoli 20 e 21. A tal fine puo'  ottenere  tutte  le
          informazioni   necessarie   dalla    Commissione    tecnica
          paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di  cui
          all'art.  4  o   dalla   Conferenza   permanente   per   il
          coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 5; 
                c)  sulla  base  dell'attivita'  conoscitiva  svolta,
          formula osservazioni e  fornisce  al  Governo  elementi  di
          valutazione  utili   alla   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui all' art. 2. 
              6. Qualora il  termine  per  l'espressione  del  parere
          scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per
          l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
          prorogato di centocinquanta giorni. 
              7. La Commissione e'  sciolta  al  termine  della  fase
          transitoria di cui agli articoli 20 e 21». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento all'art. 24, commi 3  e  5,  della
          citata legge  n.  42  del  2009,  vedasi  nelle  Note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2,  comma  7,  della
          citata legge n. 42 del 2009: 
              «7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottati   decreti   legislativi    recanti    disposizioni
          integrative  e  correttive  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi previsti dalla presente legge  e  con  la
          procedura di cui ai commi 3 e 4».